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Sez. 1, Sentenza n. 35 del 12/01/1971 (Rv. 349341 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO UNIVERSALE - PER MORTE DELLA PARTE - IMPUGNAZIONE PER REVOCAZIONE OD OPPOSIZIONE DI TERZO - DIRITTO DERIVATIVO DELL'EREDE - PRECLUSIONE DELL'IMPUGNATIVA PER IL DE CUIUS - RILEVANZA PER L'EREDE.*
Stato
decisa il 1971-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349341-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO UNIVERSALE - PER MORTE DELLA PARTE - IMPUGNAZIONE PER REVOCAZIONE OD OPPOSIZIONE DI TERZO - DIRITTO DERIVATIVO DELL'EREDE - PRECLUSIONE DELL'IMPUGNATIVA PER IL DE CUIUS - RILEVANZA PER L'EREDE.*

L'erede, nella sua qualita di successore nella stessa situazione giuridica del defunto, non e titolare di un diritto autonomo, ma di un diritto derivativo ad impugnare per revocazione o con l'opposizione di terzo, una sentenza effetto di dolo o collusione ai danni del suo autore, con la conseguenza che se a costui sia rimasto precluso, per scadenza del termine o per altro motivo, l'Esercizio della suddetta Azione (come anche, di ogni altra Azione trasmissibile con l'eredita) la medesima preclusione vale anche per il successore. (V 879'53' 184'50).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 588, Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)