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Sez. 1, Sentenza n. 3241 del 20/07/1977 (Rv. 386755 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CONCORSO DEI CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE - SOCIETA COOPERATIVA - ESCLUSIONE DEL SOCIO PER FALLIMENTO - DEBITO DELLA SOCIETA PER LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE - APPLICABILITA DELLA COMPENSAZIONE.*
Stato
decisa il 1977-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386755-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CONCORSO DEI CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE - SOCIETA COOPERATIVA - ESCLUSIONE DEL SOCIO PER FALLIMENTO - DEBITO DELLA SOCIETA PER LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE - APPLICABILITA DELLA COMPENSAZIONE.*

La compensazione regolata dall'art 56 della legge fallimentare, che prevede, a favore dei creditori verso il fallito, il diritto di compensare con i debiti verso lo stesso, i loro crediti, ancorche non scaduti prima della dichiarazione di fallimento, opera nel caso in cui il debito verso il fallito abbia ad oggetto la liquidazione della quota di partecipazione dello stesso ad una societa cooperativa per effetto dell'esclusione di diritto di quest'ultimo dalla societa in conseguenza della sentenza dichiarativa di fallimento.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2288, Cod. Civ. art. 2527, Cod. Civ. art. 2529, Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 56 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)