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Sez. 1, Sentenza n. 20169 del 12/10/2004 (Rv. 577669 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE | Requisiti - Anteriorità al fallimento del fatto genetico della situazione giuridica estintiva delle obbligazioni contrapposte - Necessità - Conseguenze - Società cooperativa - Socio escluso a seguito di fallimento - Credito relativo alla liquidazione della quota - Crediti vantati dalla società nei confronti del socio - Compensabilità - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Nascita del credito al verificarsi della causa di scioglimento.
Stato
decisa il 2004-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577669-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE

Il socio di una società cooperativa diviene titolare del diritto alla quota di liquidazione e del relativo credito soltanto allorché si verifica una causa di scioglimento del rapporto sociale e, anteriormente, vanta esclusivamente una mera aspettativa legata all'eventualità che, all'atto del verificarsi di detta causa, il patrimonio della società abbia una consistenza tale da permettere l'attribuzione 'pro quotà di valori proporzionali alla sua partecipazione; pertanto, il credito relativo alla quota di liquidazione vantato dal socio escluso a seguito della dichiarazione di fallimento nasce - o almeno diviene certo - esclusivamente per effetto della dichiarazione di fallimento e, conseguentemente, va esclusa la sussistenza dei presupposti necessari per ritenere detto credito compensabile, ex art. 56, legge fall., con i contrapposti crediti vantati dalla società nei suoi confronti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1243, Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 56 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)