Sez. 2, Ordinanza n. 366 del 17/03/1975 Cc. (dep. 08/04/1975) Rv. 129674 - 01
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - DIFESA E DIFENSORI - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - OBBLIGO - ESCLUSIONE.*
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - DIFESA E DIFENSORI - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - OBBLIGO - ESCLUSIONE.*
L'Obbligo della comunicazione giudiziaria e previsto solo per l'istruzione preliminare, per la sommaria e per la formale, ma non per quelle attivita alle quali procedono motu proprio gli organi di polizia giudiziaria.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 390 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)