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Sez. 2, Ordinanza n. 366 del 17/03/1975 Cc. (dep. 08/04/1975) Rv. 129674 - 01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - DIFESA E DIFENSORI - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - OBBLIGO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-03-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/129674-01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - DIFESA E DIFENSORI - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - OBBLIGO - ESCLUSIONE.*

L'Obbligo della comunicazione giudiziaria e previsto solo per l'istruzione preliminare, per la sommaria e per la formale, ma non per quelle attivita alle quali procedono motu proprio gli organi di polizia giudiziaria.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 390 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)