Sez. 1, Sentenza n. 7461 del 26/06/1984 Ud. (dep. 26/09/1984) Rv. 165707 - 01
ISTRUZIONE PENALE - ATTI ISTRUTTORI - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - IN GENERE - DIFESA E DIFENSORI - REGIME GARANTISTICO PREVISTO DALL'ART. 304 COD. PROC. PEN. E SPEDIZIONE DELLA COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - NOZIONE DI ATTO DI ISTRUZIONE - ESTENSIONE ALL'ISTRUZIONE PRELIMINARE ESPLETATA DAL MAGISTRATO O SU SUO INCARICO.*
ISTRUZIONE PENALE - ATTI ISTRUTTORI - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - IN GENERE - DIFESA E DIFENSORI - REGIME GARANTISTICO PREVISTO DALL'ART. 304 COD. PROC. PEN. E SPEDIZIONE DELLA COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - NOZIONE DI ATTO DI ISTRUZIONE - ESTENSIONE ALL'ISTRUZIONE PRELIMINARE ESPLETATA DAL MAGISTRATO O SU SUO INCARICO.*
La nozione di "atto di istruzione" che ai sensi dell'art. 304 cod. proc. pen. fa scattare il regime garantistico ed impone la previa spedizione della comunicazione giudiziaria va intesa nel senso di atto espletato da magistrato o su suo incarico, tipicamente disciplinato dal codice di rito, comprendendo quindi l'istruzione preliminare prevista dagli artt. 231 e 232 cod. proc. pen.. se la polizia giudiziaria di proprio impulso svolge indagini non sussiste Obbligo di previa comunicazione giudiziaria, laddove invece questa va effettuata se gli stessi Atti vengono espletati dal magistrato direttamente o a mezzo di polizia, anche in Sede di indagini preliminari. (Conf mass n 134936; (Conf mass n 133835; (Conf mass n 129674).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)