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Sez. 3, Sentenza n. 7721 del 24/06/1992 (Rv. 477888 - 01)

Opere pubbliche (appalto di) - Garanzie della esecuzione - In genere | Appaltatore - Impegni assunti verso l'Amministrazione Committente - Garanzia - Polizza cauzionale - Stipulazione - Contratto - Durata - Pattuizione fino alla certificazione del collaudo o della regolare esecuzione dei lavori - Ammissibilità - Premio - Pagamento - Obbligo - Sussistenza - Cauzione - Restituzione - Diritto - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477888-01

Opere pubbliche (appalto di) - Garanzie della esecuzione - In genere

Il rapporto fra i contraenti, con riguardo a polizza cauzionale che sia stata stipulata dall'appaltatore di opera pubblica con impresa di assicurazione a garanzia degli impegni assunti verso l'Amministrazione committente (art. 13 della legge 3 gennaio 1978 n. 1), è soggetto, anche in ordine alla durata del contratto, ai patti della polizza medesima, i quali, pertanto, indipendentemente dall'eventuale diritto dell'appaltatore di ottenere la restituzione della cauzione nel diverso rapporto con la committente (art. 5 della legge 10 dicembre 1981 n. 741), possono contemplare la persistenza del contratto, con il conseguenziale obbligo di pagamento del premio, fino alla certificazione del collaudo o della regolare esecuzione dei lavori.

Riferimenti normativi: Legge 03/01/1978 num. 1 art. 13, Legge 10/12/1981 num. 741 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)