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Sez. 1, Sentenza n. 2068 del 25/02/1998 (Rv. 513035 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - GARANZIE DELLA ESECUZIONE - IN GENERE | Certificato di collaudo - Approvazione - Termine - Scadenza - Polizza cauzionale - Automatica estinzione - Necessità di azione di accertamento - Esclusione - Eccezione - Sufficienza.
Stato
decisa il 1998-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513035-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - GARANZIE DELLA ESECUZIONE - IN GENERE

La scadenza del termine semestrale (o del diverso termine prorogato dal capitolato speciale), previsto dall'art. 5 della legge 10.12.1981 n. 741 per l'approvazione del certificato di collaudo, comporta l'automatica estinzione delle polizze cauzionali rilasciate dall'appaltatore a garanzia della regolare esecuzione dell'opera, restando irrilevante che la decadenza non sia stata fatta valere autonomamente dalla compagnia assicuratrice, prima della domanda dell'appaltatore diretta a conseguire il saldo dell'appalto, ma solo in via di eccezione, né questo può essere elemento di qualche significato ai fini della formulazione di un giudizio di responsabilità per inadempimento dell'appaltatore e di una conseguente inoperatività dell'estinzione della garanzia fideiussoria.

Riferimenti normativi: Legge 10/12/1981 num. 741 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)