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Sez. L, Sentenza n. 11548 del 10/07/2012 (Rv. 623179 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE | Erronea comunicazione all'ente previdenziale da parte dell'ente di appartenenza del dipendente - Corresponsione di pensione non dovuta - Conseguenze - Art. 8 del d.P.R. n. 538 del 1986 - Recupero delle somme indebitamente corrisposte a titolo di pensione - Possibilità - Limiti - Errore derivato da dati contenuti in certificazioni dell'ente previdenziale - Recupero - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623179-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE

In caso di corresponsione di pensione non dovuta a causa di errore contenuto nella comunicazione all'ente previdenziale da parte dell'ente di appartenenza del dipendente, l'utilizzo dello strumento di recupero delle somme indebitamente corrisposte a titolo di pensione previsto dall'art. 8 del d.P.R. n. 538 del 1986 - secondo il quale l'ente responsabile della comunicazione è tenuto a rifondere le somme indebitamente corrisposte, salvo rivalsa verso l'interessato medesimo - presuppone un errore determinato da responsabilità dell'ente; tale errore non è configurabile nel caso in cui la prestazione previdenziale del lavoratore sia risultata dalle certificazioni rilasciate dall'ente previdenziale.

Riferimenti normativi: DPR 08/08/1986 num. 538 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)