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Sez. 3, Sentenza n. 15992 del 21/07/2011 (Rv. 619454 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE | Erronea comunicazione all'ex dipendente da parte dell'ex datore di lavoro, della posizione contributiva utile - Responsabilità dell'ex datore di lavoro per la mancata erogazione della pensione - Qualificazione - Responsabilità da "contatto sociale" - Conseguenze in tema di regime probatorio.
Stato
decisa il 2011-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619454-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE

Il datore di lavoro possiede informazioni concernenti il lavoratore, rilevanti per la posizione previdenziale di questi, che debbono essergli fornite in modo corretto anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Ove ciò non accada ed in conseguenza dell'errore del datore di lavoro successivo alla cessazione del rapporto il lavoratore patisca un pregiudizio alla propria posizione previdenziale, la responsabilità del primo va qualificata come responsabilità da "contatto sociale", in funzione da un lato della posizione qualificata rivestita dall'ex datore di lavoro, quale detentore delle informazioni relative ad un rapporto contrattuale ormai concluso, e dall'altro della tutela costituzionale del lavoratore, garantita dall'art. 35 Cost., con la conseguenza che a tale responsabilità debbono essere applicate le regole dettate, quanto al regime probatorio, dall'art 1218 cod. civ. in tema di inadempimento contrattuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)