Sez. L, Sentenza n. 2568 del 19/04/1980 (Rv. 406305 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) - INDICAZIONE DELLA LETTURA NELLA SENTENZA - NECESSITA - ESCLUSIONE - DOCUMENTAZIONE DI TALE FORMALITA IN UN QUALSIASI ALTRO ATTO PROCESSUALE - SUFFICIENZA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) - INDICAZIONE DELLA LETTURA NELLA SENTENZA - NECESSITA - ESCLUSIONE - DOCUMENTAZIONE DI TALE FORMALITA IN UN QUALSIASI ALTRO ATTO PROCESSUALE - SUFFICIENZA.*
La lettura in udienza del dispositivo della sentenza, in conformita al disposto degli artt 429 e 437 cod proc civ (nel testo modificato dall'art 1 della legge n 533 del 1973, sul nuovo rito delle controversie in materia di lavoro), se costituisce un requisito formale indispensabile per la validita della pronuncia, non deve tuttavia risultare necessariamente dalla sentenza medesima, potendo tale circostanza essere documentata da un qualsiasi altro atto processuale. (nella specie, la suprema Corte, alla stregua del principio suesposto, ha escluso la nullita della sentenza impugnata, in quanto la lettura in udienza del dispositivo della pronuncia risultava dal verbale di udienza). (V 2632/77, mass n 386310).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 130 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)