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Sez. U, Sentenza n. 2632 del 22/06/1977 (Rv. 386310 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) - OMISSIONE - NULLITA INSANABILE DELLA SENTENZA - CONSEGUENZA - CONVERSIONE IN MOTIVO DI IMPUGNAZIONE.*
Stato
decisa il 1977-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386310-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) - OMISSIONE - NULLITA INSANABILE DELLA SENTENZA - CONSEGUENZA - CONVERSIONE IN MOTIVO DI IMPUGNAZIONE.*

La mancata lettura del dispositivo all'udienza, cosi come previsto dagli artt 429 e 437 cod proc civ nel testo modificato dall'art 1 della legge n 533 del 1973, da luogo alla nullita insanabile della sentenza per la Mancanza di un requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto, a norma dell'art 156, secondo comma, cod proc civ, poiche la omissione della lettura del dispositivo preclude ineluttabilmente la possibilita di ancorare il momento dell'immodificabilita della decisione alla data della udienza stessa e di fornire al lavoratore, in cui favore sia pronunciata sentenza di condanna, il titolo necessario per procedere immediatamente all'esecuzione sin da questa data. Trattandosi di nullita, e non di inesistenza della sentenza, ne consegue che la mancata lettura del dispositivo si converte in motivo di impugnazione e deve essere fatta valere nei limiti e secondo le regole dell'appello o del ricorso per Cassazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)