Sez. L, Sentenza n. 14076 del 11/06/2010 (Rv. 613783 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE - RAPPORTO DEL SOCIO | Soci lavoratori di cooperative - Trattamento di fine rapporto - Insolvenza del datore di lavoro - Intervento del Fondo di garanzia dell'INPS - Art. 24 della legge n. 196 del 1997 - Applicabilità retroattiva - Condizioni - Pagamento dei contributi previdenziali per il periodo - Necessità - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE - RAPPORTO DEL SOCIO
In tema di intervento del Fondo di garanzia dell'INPS per il pagamento del trattamento di fine rapporto in favore di soci lavoratori di cooperative in situazione di insolvenza, l'art. 24 della legge n. 196 del 1997 - che ha esteso l'intervento del Fondo a tali lavoratori - è applicabile retroattivamente, in funzione di tutela previdenziale dei soci lavoratori, a condizione che siano stati pagati i contributi previdenziali per il periodo precedente all'entrata in vigore della disposizione, attesa la "ratio" della norma transitoria, che riconosce rilevanza all'assicurazione volontariamente e irretrattabilmente istituita dalle cooperative, e la finalità dell'intervento normativo, consistente nel riconoscimento della garanzia del credito per TFR nei limiti in cui sia stato reso operativo in favore dei soci dall'autonomia contrattuale, a seguito di conforme previsione statutaria o assembleare o di comportamenti concludenti (quali il versamento della prescritta contribuzione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 2 CORTE COST., Legge 24/06/1997 num. 196 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)