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Sez. L, Sentenza n. 5759 del 19/04/2001 (Rv. 546070 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE - RAPPORTO DEL SOCIO | Società cooperative di lavoro - Art. 24 legge n. 196 del 1997 - Contenuto precettivo - Assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, tutela previdenziale dei crediti di lavoro e del trattamento di fine rapporto di cui agli artt.1 e 2 D.Lgs.n.80 del 1992 nonché indennità di mobilità - Estensione con effetto retroattivo della relativa disciplina ai soci delle cooperative di lavoro - Disposizioni riguardanti l'estensione dell'indennità di mobilità - Innovatività rispetto all'art. 8 D.L. n. 148 del 1993, convertito nella legge n. 236 del 1993 - Conseguenze.
Stato
decisa il 2001-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546070-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE - RAPPORTO DEL SOCIO

L'art.24 della legge n.196 del 1997 - che ha proceduto, con efficacia retroattiva (come più volte affermato da questa Corte), all'equiparazione dei soci delle cooperative di lavoro ai lavoratori subordinati per quanto riguarda l'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria (anche per il regime speciale delle imprese edili), la tutela previdenziale dei crediti di lavoro e del trattamento di fine rapporto di cui agli artt. 1 e 2 del D.Lgs. n. 80 del 1992 e l'indennità di mobilità - per la parte relativa a tale ultima indennità ha dettato una disciplina specifica per tutte le cooperative di lavoro (purché operanti nei settori produttivi cui si applica l'istituto in base alla legge n.223 del 1991) parzialmente innovativa rispetto alla normativa dettata dall'art. 8 del D.L. n. 148 del 1993, convertito nella legge n. 236 del 1993. Da tale innovatività - risultante non soltanto dall'eliminazione di ogni riferimento alla legge n. 125 del 1991 in tema di parità uomo - donna, ma anche dalla previsione di uno specifico adempimento societario prodromico all'inizio della procedura di mobilità (l'approvazione, da parte dell'assemblea, del programma di mobilità) - si desume, sul piano interpretativo, che per effetto della normativa in oggetto è stato superato ogni dubbio in merito all'applicabilità (in presenza di tutti i requisiti di legge) dell'indennità di mobilità a tutti i soci delle cooperative di lavoro senza distinzioni tra soci legati alla società dal normale vincolo associativo e soci nel cui rapporto con la società sono rinvenibili anche gli elementi caratterizzanti il rapporto di lavoro subordinato.

Riferimenti normativi: Legge 24/06/1997 num. 196 art. 24, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 7 CORTE COST., Legge 10/04/1991 num. 125, Decreto Legge 20/05/1993 num. 148 art. 8 CORTE COST., Legge 19/07/1993 num. 236 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)