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Sez. 1, Sentenza n. 6288 del 26/11/1981 (Rv. 417089 - 01)

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - ADESIONE DELL'ATTORE ALL'ECCEZIONE DI INCOMPETENZA TERRITORIALE PROPOSTA DAL CONVENUTO - RIASSUNZIONE DELLA CAUSA AD OPERA DI UNA PARTE DINANZI AL GIUDICE INDICATO COME COMPETENTE E AD OPERA DELL'ALTRA DINANZI AL GIUDICE A QUO PER LA DECLARATORIA DI ESTINZIONE DEL PROCEDIMENTO PER TARDIVITÀ DELLA RIASSUNZIONE - LITISPENDENZA - CONFIGURABILITÀ - POTERI DEL GIUDICE SUCCESSIVAMENTE ADITO.*
Stato
decisa il 1981-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417089-01

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - ADESIONE DELL'ATTORE ALL'ECCEZIONE DI INCOMPETENZA TERRITORIALE PROPOSTA DAL CONVENUTO - RIASSUNZIONE DELLA CAUSA AD OPERA DI UNA PARTE DINANZI AL GIUDICE INDICATO COME COMPETENTE E AD OPERA DELL'ALTRA DINANZI AL GIUDICE A QUO PER LA DECLARATORIA DI ESTINZIONE DEL PROCEDIMENTO PER TARDIVITÀ DELLA RIASSUNZIONE - LITISPENDENZA - CONFIGURABILITÀ - POTERI DEL GIUDICE SUCCESSIVAMENTE ADITO.*

Qualora la causa, cancellata dal ruolo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 38 cod. proc. civ., per effetto dell'adesione dell'attore all'eccezione del convenuto circa l'individuazione di un diverso giudice territorialmente competente, venga riassunta da una parte davanti a quest'ultimo giudice, e dall'altra davanti a quello originariamente adito, ancorché al fine di far accertare e dichiarare l'Estinzione del procedimento per tardività della riassunzione davanti al giudice "ad quem", si verifica una situazione di litispendenza, secondo la previsione dell'art. 39 primo comma cod. proc. civ., la quale deve essere rilevata e dichiarata dal giudice successivamente adito, alla stregua delle date dei rispettivi Atti di riassunzione, in via preliminare rispetto ad ogni altra questione, ivi compresa quella attinente all'eventuale Estinzione del giudizio per tardiva riassunzione che resterà successivamente affidata al giudice investito della causa a seguito della declaratoria di litispendenza. (V 566/70, mass n 345658).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)