Sez. 2, Sentenza n. 566 del 06/03/1970 (Rv. 345658 - 01)
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO AI SENSI DELL'ART 38 COD PROC CIV - RIASSUNZIONE DELLA CAUSA DAVANTI AL GIUDICE INDICATO COME COMPETENTE - SUCCESSIVA RIASSUNZIONE DELLA CAUSA DAVANTI AL GIUDICE CHE NE HA DISPOSTO LA CANCELLAZIONE DAL RUOLO - GIUDICE COMPETENTE A DICHIARARE LA LITISPENDENZA.*
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO AI SENSI DELL'ART 38 COD PROC CIV - RIASSUNZIONE DELLA CAUSA DAVANTI AL GIUDICE INDICATO COME COMPETENTE - SUCCESSIVA RIASSUNZIONE DELLA CAUSA DAVANTI AL GIUDICE CHE NE HA DISPOSTO LA CANCELLAZIONE DAL RUOLO - GIUDICE COMPETENTE A DICHIARARE LA LITISPENDENZA.*
Nell'ipotesi in cui la causa cancellata dal ruolo ai sensi dell'art 38, ultimo comma, cod proc civ sia stata tempestivamente riassunta davanti al giudice indicato come competente e, successivamente sia stata riassunta anche davanti al giudice che ne ha disposto la cancellazione dal ruolo, la litispendenza deve essere dichiarata da questo ultimo, in quanto, per effetto della traslatio judicii, l'altro giudice deve considerarsi come preventivamente adito.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)