Sez. 5, Sentenza n. 739 del 19/01/2010 (Rv. 611441 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - ACCESSO, INFORMAZIONI E CHIARIMENTI | Principio dell'acquisizione delle prove - Operatività - Contenuto - Utilizzo di elementi probatori pervenuti nel processo - Idoneità alla formazione del convincimento del giudice - Rilevanza - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - ACCESSO, INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Il principio relativo all'onere della prova, di cui all'art. 2697 cod. civ., non implica affatto che la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto preteso debba ricavarsi esclusivamente dalle prove offerte da colui che è gravato del relativo onere, senza poter utilizzare altri elementi probatori acquisiti al processo, poiché nel vigente ordinamento processuale, anche tributario, vale il principio di acquisizione, secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale sono formate, concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice, senza che la diversa provenienza possa condizionare tale formazione in un senso o nell'altro. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che, nel giudizio di impugnazione di un avviso di accertamento emesso all'esito di una verifica fiscale, aveva tenuto conto, a riscontro delle prove raccolte dall'Amministrazione finanziaria, anche degli elementi indiziari derivanti dalla condotta tenuta dai soci della società impugnante durante la verifica fiscale, quali l'alterazione e sostituzione di alcuni dei fogli sequestrati e la distruzione dei supporti magnetici, riferibili ad operazioni di natura extracontabile).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)