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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15480 del 14/09/2012 (Rv. 623749 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE | Principio di acquisizione probatoria - Contenuto - Limiti - Prove ammesse in violazione d legge - Operatività del principio - Esclusione - Conseguenze- - Atto munito di fede probatoria privilegiata - Prova testimoniale contraria al contenuto dell'atto assunta dal giudice di primo grado - Rilievo dell'inutilizzabilità della prova ad opera del giudice d'appello - Legittimità.
Stato
decisa il 2012-09-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623749-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE

Il principio di acquisizione probatoria comporta l'impossibilità per le parti di disporre degli effetti delle prove ormai assunte, le quali possono giovare o nuocere all'una o all'altra parte indipendentemente da chi le abbia dedotte, e non già l'obbligo del giudice di considerare e tener comunque ferme tutte le prove sol perché già espletate, ancorché ammesse in violazione di norme di legge. Ne consegue che legittimamente il giudice d'appello può ritenere erroneamente ammessa in primo grado, e dunque non utilizzabile ai fini della sua decisione, la prova testimoniale diretta a contestare, al di fuori del procedimento di querela di falso, un fatto il cui accertamento sia assistito da fede pubblica privilegiata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)