Sez. 3, Sentenza n. 1382 del 29/04/1969 (Rv. 340117 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE - IN GENERE - CONDIZIONI - CREDITO - REQUISITI.*
ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE - IN GENERE - CONDIZIONI - CREDITO - REQUISITI.*
Gli articoli 474 e 525 cod.proc.civ. condizionano l'inizio dell'esecuzione forzata mobiliare e l'intervento in essa alla titolarita di un credito certo, liquido ed esigibile, in condizioni cioe di essere immediatamente soddisfatto. Anche l'intervento di creditori titolari di crediti muniti di privilegio speciale sui mobili, oggetto dell'esecuzione promossa da altri, e condizionato alla sussistenza dei predetti requisiti di certezza, liquidita ed esigibilita.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 525 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)