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Sez. 1, Sentenza n. 714 del 26/01/1987 (Rv. 450418 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - IN GENERE - DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - CREDITO RISULTANTE DA PROVVEDIMENTI DI NATURA FISCALE - AMMISSIBILITÀ - CONTROVERSIA SULL'ESISTENZA DEL CREDITO DAVANTI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450418-01

ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - IN GENERE - DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - CREDITO RISULTANTE DA PROVVEDIMENTI DI NATURA FISCALE - AMMISSIBILITÀ - CONTROVERSIA SULL'ESISTENZA DEL CREDITO DAVANTI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - IRRILEVANZA.*

L'art. 525 cod. proc. civ. quando richiede la certezza del credito per poter intervenire nel giudizio di esecuzione, intende soltanto prescrivere che il credito deve constare di elementi soggettivi ed oggettivi rilevabili da un documento, ma non pure che deve essere stato giudizialmente accertato, sicché è ammissibile anche lo intervento relativo ad un credito sub judice, salvo il definitivo giudizio di merito sulla sua esistenza, secondo la previsione dello art. 512 cod. proc. civ. - da ciò deriva che è ammissibile nel giudizio di esecuzione l'intervento dell'amministrazione finanziaria, il cui credito risulti da provvedimenti di natura fiscale, sebbene l'esistenza dello stesso sia oggetto di controversia innanzi alle commissioni tributarie. (V 1382/69, mass n 340117; (V 2020/64, mass n 302910).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 512, Cod. Proc. Civ. art. 525 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)