Sez. L, Sentenza n. 2602 del 04/03/1993 (Rv. 481214 - 01)
Impiego pubblico - Impiegati regionali, provinciali, comunali - Indennità - Varie | Indennità premio di servizio - Computabilità del servizio non di ruolo - Condizioni ex lett. b) dell'art. 4 legge n. 152 del 1968 - Operatività - Incidenza della sentenza n. 208 del 1986 della Corte Costituzionale - Esclusione.
Impiego pubblico - Impiegati regionali, provinciali, comunali - Indennità - Varie
La computabilità del servizio non di ruolo ai fini dell'indennità premio di servizio prevista dall'art. 4 della legge 8 marzo 1968 n. 152 (nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali) è consentita solo alle condizioni stabilite alla lett. b) di detto articolo, atteso che su tale norma (non sospettabile d'illegittimità costituzionale, per violazione del principio di parità di trattamento in relazione alla diversa disciplina dei dipendenti statali, stante la perdurante obiettiva diversità del complessivo trattamento economico e normativo del personale degli enti locali e dello Stato) non ha esplicato alcuna incidenza la sentenza della Corte Costituzionale n. 208 del 1986 (dichiarativa della parziale illegittimità dell'art. 9, comma quarto, del D.L.G.C.P.S. 4 aprile 1947 n. 207).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 04/04/1947 num. 207 art. 9 CORTE COST., Legge 08/03/1968 num. 152 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)