Sez. L, Sentenza n. 14711 del 14/11/2000 (Rv. 541645 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE | Indennità premio di servizio - Computabilità del periodo di servizio non di ruolo - Condizione prevista dall'art. 4 legge n. 152/1968 - Operatività.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE
In tema di indennità premio di servizio, l'art. 22 comma decimo D.L. n. 359 del 1987 convertito in legge n. 440 del 1987 ha ridotto da due ad un anno anche per i dipendenti degli enti locali il termine minimo di iscrizione per il conseguimento della suddetta indennità, svincolando quest'ultima anche dal conseguimento del trattamento di quiescenza; la norma citata non ha tuttavia apportato alcuna innovazione in ordine ai periodi valutabili ai sensi dell'art. 4 legge n. 152 dal 1968, con la conseguenza che la computabilità del servizio non di ruolo ai fini dell'indennità premio di servizio è ancora consentita solo alle condizioni previste dal citato art. 4 legge n. 152/1968, ossia solo se i periodi di servizio non di ruolo siano stati resi in posto di organico non coperto da titolare e se a tali periodi abbiano fatto seguito, senza soluzione di continuità, periodi di servizio da titolare.
Riferimenti normativi: Legge 08/03/1968 num. 152 art. 4 CORTE COST., Decreto Legge 31/08/1987 num. 359 art. 22, Legge 29/10/1987 num. 440 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)