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Sez. 2, Sentenza n. 3853 del 29/11/1968 (Rv. 337309 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - INNOVAZIONI - DIFFERENZA TRA USO E INNOVAZIONI.*
Stato
decisa il 1968-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/337309-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - INNOVAZIONI - DIFFERENZA TRA USO E INNOVAZIONI.*

In tema di condominio, per innovazione in senso tecnico, come tale soggetta alla limitazione di cui all'art.1120 cod.civ., deve intendersi non qualsiasi mutamento o modificazione della cosa comune, ma solamente quella modificazione che importa alterazione nella sua entita sostanziale o mutamento della sua destinazione originaria, di guisa che non possono considerarsi innovazioni nel senso suddetto quelle modificazioni che lasciano inalterata la consistenza e destinazione della cosa stessa, cosi da non turbare l'equilibrio tra i concorrenti interessi dei condomini. Conforme alla sentenza n.711-68, massima n.331940.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1120

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)