Sez. 2, Sentenza n. 2945 del 19/10/1974 (Rv. 371391 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - IN GENERE - NOZIONE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - IN GENERE - NOZIONE.*
In tema di condominio, per innovazione in senso tecnico - come tale soggetta alla limitazione di cui all'art 1120 cod civ - deve intendersi non qualsiasi mutamento o modificazione della cosa comune, ma solamente quella modificazione che importi alterazione nella sua entita sostanziale o mutamento della sua destinazione originaria; di guisa che non possono considerarsi innovazioni, nel senso suddetto, quelle modificazioni che lascino inalterate la consistenza e destinazione della cosa stessa, cosi da non turbare l'equilibrio tra i concorrenti interessi dei condomini. (Conf 3853'68, mass n 337309).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1120
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)