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Sez. 4, Sentenza n. 1414 del 05/05/1969 Ud. (dep. 30/08/1969) Rv. 112768 - 01

REATO - CAUSALITA(RAPPORTO DI) - CONCORSO DI CAUSE -PRINCIPIO FONDAMENTALE DELL'EQUIVALENZA DELLE CAUSE - ECCEZIONE - CAUSE SOPRAVVENUTE ESCLUDENTI LA CAUSALITA DELLA CAUSA REMOTA - CONDIZIONI - ECCEZIONALITA ED ATIPICITA.*
Stato
decisa il 1969-05-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/112768-01

REATO - CAUSALITA(RAPPORTO DI) - CONCORSO DI CAUSE -PRINCIPIO FONDAMENTALE DELL'EQUIVALENZA DELLE CAUSE - ECCEZIONE - CAUSE SOPRAVVENUTE ESCLUDENTI LA CAUSALITA DELLA CAUSA REMOTA - CONDIZIONI - ECCEZIONALITA ED ATIPICITA.*

Il disposto dell'art 41 comma secondo cod pen va interpretato come mitigazione della rigida applicazione del principio della equivalenza delle cause, che e informativo del nostro ordinamento nel regime del concorso di cause e che tuttavia, portato alle estreme conseguenze, sarebbe contrario al senso di giustizia in quanto darebbe luogo a casi di responsabilita obiettiva. Esso ha il significato che l'Azione o l'omissione remota o mediata, pur condizionante, cessa, per eccezione, di essere causa, per degradare in semplice occasione quando l'evento e prodotto dal sopravvenire di un avvenimento (condizionato o non dal precedente), da solo sufficiente a produrlo ed assolutamente eccezionale ed atipico. (v111296, 110746, anno 1969, ed ivi citate 109430, anno 1968 102117, 101716, 100243, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)