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Sez. 4, Sentenza n. 1543 del 01/12/1981 Ud. (dep. 17/02/1982) Rv. 152268 - 01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - CONCORSO DI CAUSE - PRINCIPIO DELLA EQUIVALENZA CAUSALE - APPLICAZIONE - CAUSA SOPRAVVENUTA - INTERRUZIONE DEL NESSO EZIOLOGICO - CONDIZIONE- FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1981-12-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/152268-01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - CONCORSO DI CAUSE - PRINCIPIO DELLA EQUIVALENZA CAUSALE - APPLICAZIONE - CAUSA SOPRAVVENUTA - INTERRUZIONE DEL NESSO EZIOLOGICO - CONDIZIONE- FATTISPECIE.*

Le cause concorrenti che non siano da sole sufficienti a determinare l'evento, sono tutte e ciascuna causa dell'evento stesso. Il rapporto di causalità materiale, determinato dal principio della equivalenza della condizione, è interrotto solo quando il fattore sopravvenuto abbia alterato il normale sviluppo del processo causale. (nella specie è stata ritenuta la penale responsabilità per la morte di un pedone a carico di un automobilista che aveva investito la vittima e l'aveva scaraventata in mezzo alla strada, dove era sopravvenuta un'altra auto, guidata da automobilista rimasto sconosciuto, a provocare la morte). (V mass n 146870; (V mass n 118826; (V mass n 112768; (V mass n 112494; (V mass n 111296).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)