Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 160 del 1972
Massime (1)
Massima n. 6366
- Reati e pene
- Delitti contro la famiglia
- Cod. pen., art. 570 primo comma
- Violazione degli obblighi di assistenza familiare
- Assunta violazione degli artt. 3, primo comma, 13, primo comma, 25, secondo comma, e 29, secondo comma, della costituzione
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 570, primo comma, del codice penale, sollevata in relazione agli artt. 3, 13, 25 e 29 Cost., e già decisa con la sentenza n. 42 del 24 febbraio 1972.
Norme impugnate
- art. 570, comma 1, c.p.
Parametri
- art. 3, comma 1, Cost.
- art. 25, comma 2, Cost.
- art. 29, comma 2, Cost.
- art. 13, comma 1, Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 570, primo comma, del codice penale, nella parte in cui punisce il coniuge che, abbandonando il domicilio domestico, si sottrae agli obblighi inerenti a tale sua qualità, promosso con ordinanza emessa il 13 novembre 1971 dal pretore di Civitacampomarano nel procedimento penale a carico di Torzi Lucia, iscritta al n. 68 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 104 del 19 aprile 1972.
Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1972 il Giudice relatore Costantino Mortati.
punto 1
Ritenuto che, con ordinanza del 13 novembre 1971, il pretore di Civitacampomarano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 570, primo comma, del codice penale, in riferimento agli artt. 3, comma primo, 13, comma primo, 25, comma secondo, 29, comma secondo, della Costituzione;
che nessuno si è costituito nel relativo giudizio.
punto 2
Considerato che la medesima questione è stata dichiarata infondata da questa Corte con sentenza 24 febbraio 1972, n. 42;
che non vengono addotti argomenti nuovi.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 570, primo comma, del codice penale, sollevata con ordinanza 13 novembre 1971 dal pretore di Civitacampomarano e già decisa con la sentenza n. 42 del 24 febbraio 1972.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 1972. GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
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