Sez. 1, Sentenza n. 5637 del 21/12/1993 Cc. (dep. 22/02/1994) Rv. 196548 - 01
Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Competenza | Provvedimento riformato in appello in relazione alla pena - Nozione - Fattispecie.
Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Competenza
Con l'espressione "in relazione alla pena" adoperata nell'art. 665 cod. proc. pen. deve ritenersi tutto ciò che ha attinenza non solamente con la misura della pena, ma anche con la sua applicazione ed esecuzione (come è, ad esempio, per le statuizioni in tema di revoca o concessione dei benefici della sospensione condizionale o della non menzione). Ne consegue che, allorché la sentenza di secondo grado operi un'elaborazione sostanziale della pronuncia del primo giudice con un intervento concretamente riformatore che abbia, tra l'altro, incidenza sulla misura della pena non in maniera diretta, ma quale effetto di detto intervento, la competenza in sede esecutiva appartiene al giudice d'appello. (Nella specie la Corte d'appello aveva concesso le attenuanti generiche, riducendo la pena).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 665 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)