Sez. 1, Sentenza n. 5153 del 22/11/2017 Cc. (dep. 02/02/2018) Rv. 272062 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA | Sentenza di appello confermativa della pronuncia di primo grado - Annullamento senza rinvio della sentenza di appello in relazione ad un capo - Giudice dell'esecuzione - Individuazione - Giudice di primo grado.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA
In tema di procedimento di esecuzione, nel caso in cui la sentenza di appello, confermativa della decisione di primo grado, sia stata annullata senza rinvio dalla Corte di cassazione in relazione ad un solo capo, il giudice dell'esecuzione, in applicazione del principio espresso dall'art. 665, comma 2, cod. proc. pen., deve essere individuato nel giudice di primo grado.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)