Sez. 2, Sentenza n. 7083 del 25/11/1983 (Rv. 431705 - 01)
COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE - CONTROVERSIE PRESENTANTI UNA CONTRAPPOSIZIONE DELLE DOMANDE RIFERITE AD UNO STESSO RAPPORTO NEGOZIALE - APPLICABILITÀ DELLA DISCIPLINA DELLA CONTINENZA - FATTISPECIE.*
COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE - CONTROVERSIE PRESENTANTI UNA CONTRAPPOSIZIONE DELLE DOMANDE RIFERITE AD UNO STESSO RAPPORTO NEGOZIALE - APPLICABILITÀ DELLA DISCIPLINA DELLA CONTINENZA - FATTISPECIE.*
La continenza di cause si configura anche quando la questione sollevata nel giudizio proposto per primo costituisce il presupposto necessario della domanda che Forma oggetto di quello incardinato successivamente, sicché la continenza è applicabile in tutti i casi nei quali le controversie presentino una contrapposizione delle domande riferite ad uno stesso rapporto negoziale. Va pertanto dichiarata la continenza qualora, in ordine ad uno stesso rapporto negoziale esistente fra le medesime parti, nel giudizio instaurato per primo si controverta sull'esistenza dell'inadempimento in riferimento all'intero contratto, mentre nel giudizio successivamente proposto si deduca l'inadempimento (della controprestazione) solo in relazione a parte dell'oggetto di quello stesso contratto. (V 1837/82, mass n 419677; (V 634/78, mass n 389951; (V 2868/75, mass n 376908).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)