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Sez. 3, Sentenza n. 265 del 19/01/1989 (Rv. 461433 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461433-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - ESCLUSIONE.*

La clausola risolutiva espressa non può essere ricondotta tra quelle che sanciscono limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, aggravando la condizione di uno dei contraenti, perché la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto è insita nel contratto stesso, a norma dell'art. 1453 cod. civ. per l'ipotesi d'inadempimento e detta clausola non fa che rafforzare tale facoltà ed accelerare la risoluzione. (V 400/82, mass n 418101; (Conf 2190/78, mass n 391580; (Conf 3315/59).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1456

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)