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Sez. 3, Sentenza n. 2190 del 06/05/1978 (Rv. 391580 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITA DI ECCEZIONI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391580-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITA DI ECCEZIONI - ESCLUSIONE.*

La clausola risolutiva espressa non puo essere ricondotta fra quelle che sanciscono limitazioni alla facolta di opporre eccezioni, aggravando la condizione di uno dei contraenti, perche la facolta di richiedere la risoluzione del contratto e insita nel contratto stesso e tale clausola non fa che rafforzare tale facolta ed accelerare la risoluzione, avendo le parti anticipatamente valutato l'importanza di un determinato inadempimento, e quindi eliminato la necessita di un'indagine in proposito avuto riguardo all'interesse dell'altra parte.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1456

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)