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Sez. 2, Sentenza n. 10669 del 01/07/1985 Ud. (dep. 14/11/1985) Rv. 171054 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - MALVERSAZIONE A DANNO DEI PRIVATI - IN GENERE - POSSESSO DI DANARO O ALTRA COSA MOBILE - NOZIONE - RILIEVO DELLE MANSIONI LEGALI ATTRIBUITE ALL'AGENTE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-07-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/171054-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - MALVERSAZIONE A DANNO DEI PRIVATI - IN GENERE - POSSESSO DI DANARO O ALTRA COSA MOBILE - NOZIONE - RILIEVO DELLE MANSIONI LEGALI ATTRIBUITE ALL'AGENTE - ESCLUSIONE.*

In tema di malversazione il concetto di possesso (di danaro o altra cosa mobile) deve essere inteso in senso molto ampio, sicché è sufficiente un possesso qualsiasi da parte del pubblico ufficiale sulla cosa di cui si appropria, non esclusa la detenzione, che non deve, peraltro, dipendere da una Competenza strettamente legale e che può essere collegata alla pubblica funzione o al pubblico servizio da un nesso di causalità materiale, che può ridursi anche alla semplice occasionalità, a nulla rilevando che l'agente non esplichi, per legge o regolamento interno, le mansioni che riguardino l'affidamento del danaro o di altre cose mobili non appartenenti alla pubblica amministrazione da cui dipende. (V mass n 163750; (V mass n 135570; (V mass n 130645).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 315 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)