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Sez. 4, Sentenza n. 9090 del 05/04/2000 Ud. (dep. 11/08/2000) Rv. 217126 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE - IN GENERE | Illecito amministrativo connesso a reato - Inizio del processo - Interruzione della prescrizione - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-04-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217126-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE - IN GENERE

A norma degli artt. 2943 e 2945 cod. civ. la prescrizione è interrotta dall'atto col quale si inizia un giudizio ed essa pertanto non decorre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il processo; ne consegue che, in applicazione analogica di tale principio allorché la connessione con reati attribuisce al giudice penale la cognizione di un'infrazione amministrativa, il processo che venga iniziato a seguito di un rapporto regolarmente notificato all'interessato, ai sensi degli artt. 14 e 24, secondo comma legge n. 689/1981, interrompe la prescrizione dell'illecito punito con sanzione amministrativa fino al passaggio in giudicato della sentenza penale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Strada art. 222 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)