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Sez. 4, Sentenza n. 10649 del 05/07/2012 Cc. (dep. 07/03/2013) Rv. 255275 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE - IN GENERE | Sanzione amministrativa accessoria - Decreto di citazione a giudizio - Interruzione - Idoneità.
Stato
decisa il 2012-07-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/255275-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE - IN GENERE

In tema di violazione delle norme sulla circolazione stradale, il termine di prescrizione della sanzione amministrativa accessoria (nella specie, sospensione della patente di guida) direttamente conseguente alla commissione di un reato, è interrotto dall'emissione del decreto di citazione a giudizio fino al passaggio in giudicato della sentenza penale.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 189, Cod. Strada art. 222 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)