Sez. 3, Sentenza n. 5695 del 22/12/1977 (Rv. 389211 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - NECESSARIO - PRONUNCIA SULLA COMPETENZA E SUL MERITO - IMPUGNAZIONE LIMITATA ALLA QUESTIONE DI COMPETENZA - REGOLAMENTO NECESSARIO - OBBLIGATORIETA - RICORSO NELLE FORME ORDINARIE - INAMMISSIBILITA.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - NECESSARIO - PRONUNCIA SULLA COMPETENZA E SUL MERITO - IMPUGNAZIONE LIMITATA ALLA QUESTIONE DI COMPETENZA - REGOLAMENTO NECESSARIO - OBBLIGATORIETA - RICORSO NELLE FORME ORDINARIE - INAMMISSIBILITA.*
A norma dell'art 43 cod proc civ il ricorso per Cassazione nei modi ordinari e ammesso solo quando la sentenza impugnata abbia deciso, esplicitamente o implicitamente, sulla Competenza e sul merito e l'impugnazione venga proposta per entrambe le pronunce; allorquando, invece, il gravame e limitato alla Competenza, esso va proposto con l'istanza di regolamento di Competenza, e quindi nei modi e nei termini stabiliti dall'art 47 cod proc civ, essendo in tal caso inammissibile il ricorso nelle forme ordinarie.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)