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Sez. 1, Sentenza n. 2805 del 05/06/1978 (Rv. 392231 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - FACOLTATIVO - NECESSARIO - PRONUNZIA SULLA COMPETENZA E SUL MERITO IMPUGNATA SOLTANTO PER LA COMPETENZA - RICORSO PER CASSAZIONE NELLE FORME ORDINARIE - INAMMISSIBILITA - CONVERSIONE IN ISTANZA DI REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1978-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392231-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - FACOLTATIVO - NECESSARIO - PRONUNZIA SULLA COMPETENZA E SUL MERITO IMPUGNATA SOLTANTO PER LA COMPETENZA - RICORSO PER CASSAZIONE NELLE FORME ORDINARIE - INAMMISSIBILITA - CONVERSIONE IN ISTANZA DI REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONDIZIONI.*

Quando la sentenza che ha pronunziato sulla Competenza e sul merito viene impugnata soltanto per la Competenza, il gravame va proposto con l'istanza di regolamento di Competenza e, quindi, nei modi e nei termini stabiliti dall'art 47 cod proc civ, cioe entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza impugnata. Conseguentemente e inammissibile il ricorso proposto nelle forme ordinarie, a meno che non ne sia possibile la conversione in istanza di regolamento di Competenza, qualora sia stato rispettato il termine previsto per detta istanza. (V 5695/77, mass n 389211; (V 4878/77, mass n 388479).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)