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Sez. 2, Sentenza n. 1404 del 11/12/2007 Ud. (dep. 11/01/2008) Rv. 239431 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - CIRCONVENZIONE DI PERSONE INCAPACI - IN GENERE | Infermità o deficienze psichiche di minor portata e/o transitorie - Prova.
Stato
decisa il 2007-12-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239431-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - CIRCONVENZIONE DI PERSONE INCAPACI - IN GENERE

Ai fini della sussistenza del reato di circonvenzione di incapaci, in presenza di situazioni di infermità o deficienza psichica di minor portata e/o transitorie occorre provare che il soggetto passivo, nel momento del singolo atto dispositivo che si assume pregiudizievole, era circonvenibile, e che, di fatto, è stato indotto abusivamente all'atto pregiudizievole.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 643

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)