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Sez. 2, Sentenza n. 17415 del 23/01/2009 Ud. (dep. 23/04/2009) Rv. 244343 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - CIRCONVENZIONE DI PERSONE INCAPACI - IN GENERE | Infermità o deficienza psichica - Nozione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2009-01-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/244343-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - CIRCONVENZIONE DI PERSONE INCAPACI - IN GENERE

La nozione di "deficienza psichica" utilizzata dalla disposizione incriminatrice della circonvenzione di incapace comprende qualsiasi minorazione della sfera volitiva e intellettiva, che renda facile la suggestionalità della vittima e ne diminuisca i poteri di difesa contro le insidie altrui. (La Corte con riferimento alla prova dell'induzione, ha precisato che essa non richiede necessariamente la dimostrazione di episodi specifici, ben potendo il convincimento sul punto essere fondato su elementi indiretti e indiziari, cioè risultare da elementi precisi e concordanti come la natura degli atti compiuti e il pregiudizio da essi derivante).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 643

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)