Sez. 2, Sentenza n. 17415 del 23/01/2009 Ud. (dep. 23/04/2009) Rv. 244343 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - CIRCONVENZIONE DI PERSONE INCAPACI - IN GENERE | Infermità o deficienza psichica - Nozione - Conseguenze.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - CIRCONVENZIONE DI PERSONE INCAPACI - IN GENERE
La nozione di "deficienza psichica" utilizzata dalla disposizione incriminatrice della circonvenzione di incapace comprende qualsiasi minorazione della sfera volitiva e intellettiva, che renda facile la suggestionalità della vittima e ne diminuisca i poteri di difesa contro le insidie altrui. (La Corte con riferimento alla prova dell'induzione, ha precisato che essa non richiede necessariamente la dimostrazione di episodi specifici, ben potendo il convincimento sul punto essere fondato su elementi indiretti e indiziari, cioè risultare da elementi precisi e concordanti come la natura degli atti compiuti e il pregiudizio da essi derivante).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 643
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)