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Sez. 4 - , Sentenza n. 10146 del 15/12/2020 Ud. (dep. 16/03/2021) Rv. 280953 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL | Rifiuto di sottoporsi all'accertamento dello stato di ebbrezza mediante prelievo di liquido biologico presso un ospedale – Reato di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada – Esclusione – Ragioni.
Stato
decisa il 2020-12-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280953-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL

Non integra il reato di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada il rifiuto del conducente di un veicolo di sottoporsi ad accertamenti del tasso alcolemico mediante prelievo di liquido biologico presso un ospedale, non trattandosi di condotta tipizzata dal combinato disposto dei commi 3, 4, 5 e 7 di detto articolo che punisce il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti mediante etilometro, a quelli preliminari tramite "screening," e a quelli svolti su richiesta della polizia giudiziaria dalle strutture sanitarie alle cui cure mediche siano sottoposti i conducenti coinvolti in sinistri stradali.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 186 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)