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Sez. 4, Sentenza n. 21192 del 14/03/2012 Ud. (dep. 31/05/2012) Rv. 252736 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - IN GENERE | Rifiuto del conducente di essere accompagnato presso il più vicino ufficio o comando - Reato previsto dall'art. 186, comma settimo, C.d.S. - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-03-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252736-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - IN GENERE

Il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcoolimetrici (art. 186, comma settimo, C.d.S.) non è integrato laddove il conducente si oppone all'accompagnamento presso il più vicino ufficio o comando, non trattandosi di condotta tipizzata dal combinato disposto dei commi terzo e settimo di detto articolo (Nella specie, il conducente si era rifiutato di essere accompagnato ad un comando di polizia posto a trenta Kilometri da luogo degli accertamenti).

Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 186 com. 3, Cod. Strada Nuovo art. 186 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)