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Sez. 1, Sentenza n. 20935 del 20/05/2008 Ud. (dep. 23/05/2008) Rv. 240287 - 01

ARMI - DETENZIONE ABUSIVA | Nozione di detenzione - Minimo apprezzabile di stabilità e autonoma disponibilità del bene da parte del soggetto - Possesso precario dell'arma per pochi istanti - Sussistenza del reato - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-05-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/240287-01

ARMI - DETENZIONE ABUSIVA

Per la configurazione del delitto di detenzione abusiva d'arma comune da sparo è necessaria una relazione stabile del soggetto con la cosa, in quanto il concetto di detenzione per sua natura implica un minimo di permanenza del rapporto materiale tra detentore e cosa detenuta ed un minimo apprezzabile di autonoma disponibilità del bene da parte del soggetto. Gli estremi della predetta condotta delittuosa non sono quindi ravvisabili nell'ipotesi in cui il soggetto abbia avuto il precario possesso dell'arma soltanto per i pochi istanti intercorsi tra la sua ricezione ed il suo trasferimento ad altra persona.

Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 2 CORTE COST., Legge 02/10/1967 num. 895 art. 7 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 10 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 14 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)