Corte costituzionale
Corte cost., Sentenza n. 162 del 2000
Massime (1)
Massima n. 25350
- Regione siciliana
- Enti universitari e associazioni culturali
- Previsione di spesa per la realizzazione di un atlante linguistico siciliano, di un archivio delle parlate siciliane, e contributi a favore del centro studi filologici e linguistici per il completamento del vocabolario siciliano e dei lessici siciliani e a favore dell'associazione istituto internazionale del papiro di siracusa
- Impugnazione della legge regionale in via diretta, da parte del commissario dello stato per la regione siciliana
- Assunto contrasto con l'obbligo di idonea copertura finanziaria della spesa prevista per gli esercizi futuri
- Intervenuta promulgazione parziale della legge regionale impugnata
- Cessazione della materia del contendere.
Leggi la massima
È cessata la materia del contendere in ordine al ricorso proposto in via principale dal Commissario dello Stato avverso gli artt. 3 e 4 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 7 novembre 1997, impugnati per la violazione del principio, di cui all'art. 81, quarto comma, Cost., dell'obbligo di copertura finanziaria degli oneri di spesa delle leggi; in particolare, per aver essi disposto la riduzione dello stanziamento in bilancio relativo ad un esercizio futuro e l'imputazione al bilancio pluriennale della Regione onde far fronte alle spese per contributi vari a enti universitari e associazioni culturali per obiettivi di realizzazione o di tutela di strumenti linguistici propri della tradizione siciliana (atlante linguistico della Sicilia e archivio delle parlate siciliane, vocabolario siciliano e lessici siciliani, papiro di Siracusa). Difatti, dopo la proposizione del ricorso, la legge è stata promulgata con omissione dei due articoli oggetto di censura, in tal modo precludendo definitivamente la possibilità che sia conferita efficacia alle disposizioni in essi contenute. - cfr., da ultimo, sentenze n. 467/1999 e n. 6/2000.
Norme impugnate
- art. 4 legge regionale Sicilia 7 novembre 1997
- art. 3 legge regionale Sicilia 7 novembre 1997
Parametri
- art. 81, comma 4, Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 4 della legge della regione Siciliana approvata il 7 novembre 1997, recante "Misure urgenti in materia di diritto allo studio universitario e di istruzione pubblica. Provvedimenti in favore di enti universitari ed associazioni culturali. Modifiche alle leggi regionali 16 ottobre 1997, n. 39 e 3 dicembre 1991, n. 44", promosso con ricorso del commissario dello Stato per la regione Siciliana, notificato il 15 novembre 1997, depositato in cancelleria il 25 successivo ed iscritto al n. 75 del registro ricorsi 1997.
Visto l'atto di costituzione della regione Siciliana;
Udito nell'udienza pubblica del 22 febbraio 2000 il giudice relatore Valerio Onida;
Uditi l'avvocato dello Stato Gian Paolo Polizzi per il Presidente del Consiglio dei Ministri e gli avvocati Francesco Torre e Francesco Castaldi per la regione Siciliana.
punto 1
Con ricorso notificato il 15 novembre 1997, depositato il 25 novembre 1997, il commissario dello Stato per la regione Siciliana ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, degli articoli 3 e 4 della legge approvata dalla assemblea regionale siciliana il 7 novembre 1997 (disegno di legge n. 514), recante "Misure urgenti in materia di diritto allo studio universitario e di istruzione pubblica. Provvedimenti in favore di enti universitari ed associazioni culturali. Modifiche alle leggi regionali 16 ottobre 1997, n. 39 e 3 dicembre 1991, n. 44".
L'art. 3 della legge impugnata autorizza, per l'anno 1998, la spesa complessiva di 3.100 milioni per la realizzazione, mediante una convenzione con un dipartimento universitario, dell'atlante linguistico della Sicilia e dell'archivio delle parlate siciliane, nonché per la concessione di un contributo al centro studi filologici e linguistici siciliani per il completamento del vocabolario siciliano e dei lessici siciliani; e dispone che alla relativa copertura si provveda mediante riduzione di un capitolo del bilancio pluriennale della regione.
Secondo il ricorrente, la disposizione violerebbe l'art. 81, quarto comma, della Costituzione, in quanto il capitolo alla cui riduzione si fa riferimento sarebbe un capitolo cosiddetto "libero", la cui consistenza verrebbe di anno in anno determinata con la legge di bilancio secondo le disponibilità economiche e le esigenze finanziarie; e l'obbligo di indicazione della copertura non potrebbe ritenersi assolto mediante l'autorizzazione a ridurre uno stanziamento relativo ad un esercizio futuro e di cui sia incerto l'ammontare.
Inoltre la prevista riduzione non sarebbe correlata ad alcun provvedimento generale di riordino degli uffici o alla predisposizione di misure per il contenimento delle spese di funzionamento degli stessi, il che indurrebbe a ritenere che la disposizione in esame concreti un mero artificio contabile, elusivo del precetto costituzionale.
Parimenti lesivo dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione sarebbe l'art. 4 della legge impugnata, che dispone, a decorrere dall'esercizio finanziario 1998, un aumento del contributo annuo a favore dell'associazione istituto internazionale del papiro di Siracusa, stabilendo che i maggiori oneri ricadenti negli esercizi finanziari 1998 e 1999 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della regione, codice 2001. Secondo il ricorrente, non sarebbe prevista idonea copertura della maggiore spesa per gli esercizi futuri, successivi al 1999.
punto 2
Si è costituita la regione Siciliana, chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale sollevate con il ricorso siano dichiarate non fondate: l'obbligo di copertura sarebbe stato adeguatamente assolto, trattandosi di spese gravanti su esercizi successivi a quello in corso.
punto 3
Con atti successivamente depositati, la difesa del ricorrente e quella della regione resistente hanno comunicato che la legge impugnata è stata promulgata dal presidente della regione, con omissione però degli articoli 3 e 4 (legge 24 dicembre 1997, n. 47, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" della regione Siciliana n. 73 del 30 dicembre 1997), e hanno concordemente chiesto che, conseguentemente, sia dichiarata cessata la materia del contendere nel presente giudizio.
La legge regionale approvata dall'assemblea regionale siciliana il 7 novembre 1997, recante "Misure urgenti in materia di diritto allo studio universitario e di istruzione pubblica. Provvedimenti in favore di enti universitari ed associazioni culturali. Modifiche alle leggi regionali 16 ottobre 1997, n. 39 e 3 dicembre 1991, n. 44", è stata impugnata dal commissario dello Stato presso la regione Siciliana, per contrasto con l'art. 81, quarto comma, della Costituzione, limitatamente agli articoli 3 e 4.
Poiché, dopo la proposizione del ricorso, la legge è stata promulgata dal Presidente della regione con omissione dei due articoli oggetto di censura, in tal modo precludendo definitivamente la possibilità che sia conferita efficacia alle disposizioni in essi contenute, la materia del contendere nel presente giudizio, in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, sentenze n. 467 del 1999 e n. 6 del 2000), deve ritenersi cessata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 maggio 2000.
Il Presidente: Guizzi
Il redattore: Onida
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Depositata in cancelleria il 31 maggio 2000.
Il cancelliere: Di Paola
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