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Sez. 3, Sentenza n. 3906 del 07/09/1977 (Rv. 387603 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA - DELLO APPALTATORE - DANNI A TERZI DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI PRODOTTI DALLE COSE DI PROPRIETA DEL COMMITTENTE AFFIDATEGLI PER LE ESIGENZE DEL CANTIERE - RESPONSABILITA DELL'APPALTATORE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1977-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387603-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA - DELLO APPALTATORE - DANNI A TERZI DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI PRODOTTI DALLE COSE DI PROPRIETA DEL COMMITTENTE AFFIDATEGLI PER LE ESIGENZE DEL CANTIERE - RESPONSABILITA DELL'APPALTATORE - CONDIZIONI.*

L'appaltatore, agendo nell'esecuzione dell'opera con piena autonomia, incontra una diretta responsabilita per i danni arrecati a terzi durante l'espletamento dell'appalto, e cio anche per i danni prodotti dalle cose di proprieta del committente ma di cui esso appaltatore abbia la disponibilita per le esigenze del cantiere, quando essi si verifichino in dipendenza dell'uso che lo appaltatore ne faccia a tale fine, salva la prova di essersi mantenuto nei limiti delle Disposizioni impartite dal committente e tali da dargli la ragionevole opinione che dalla loro osservanza non sarebbe derivato alcun danno a terzi.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)