Sez. 1, Sentenza n. 6263 del 29/11/1979 (Rv. 402991 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE - STRADA COMUNALE - MANUTENZIONE - APPALTO - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE.*
RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE - STRADA COMUNALE - MANUTENZIONE - APPALTO - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE.*
L'appaltatore incaricato della manutenzione di una strada comunale non e tenuto soltanto a evitare pericoli nella esecuzione dei lavori di riattamento o di riparazione a lui affidati, ma e tenuto altresi ad eliminare quelli preesistenti o a segnalarne opportunamente la presenza, onde risponde - a parte la responsabilita congiunta del comune - direttamente delle lesioni arrecate agli utenti della strada, anche se il fatto dannoso si sia verificato in un tratto della strada affidatagli ma che non sia in atto interessato da alcun lavoro di riparazione. (V 3906/77, mass n 387603; (V 3382/77, mass n 386937).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)