Sez. 1, Sentenza n. 4528 del 22/09/1995 Cc. (dep. 23/11/1995) Rv. 202891 - 01
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Liberazione anticipata - Concessione - È consentita solo a chi si trova in stato di detenzione.
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)
La concessione del beneficio della liberazione anticipata presuppone, per l'indissolubile, stretto collegamento tra osservazione-trattamento -partecipazione all'opera rieducativa e il riconoscimento premiale, non solo l'inizio dello "status detentionis", ma anche la sua attualità .
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)