diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 5696 del 18/11/1998 Cc. (dep. 12/01/1999) Rv. 212217 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Liberazione anticipata - Periodo di detenzione antecedente una temporanea liberazione - Valutazione dei relativi semestri - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1998-11-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212217-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Ai fini della concessione della liberazione anticipata è possibile valutare anche un periodo di detenzione antecedente allo stato di libertà temporaneamente riacquisito, trattandosi di espiazione sotto osservazione trattamentale e riflettendosi il beneficio sulla pena residua e, quindi, sulla durata delle eventuali misure alternative (fattispecie nella quale la liberazione anticipata era stata concessa a condannato già ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale ed era stata riferita a periodo di detenzione antecedente la liberazione per sospensione della esecuzione della pena).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)