Sez. 1, Ordinanza n. 19793 del 14/09/2009 (Rv. 609778 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Permesso di soggiorno per ragioni di lavoro - Conversione in permesso di soggiorno per motivi familiari - Requisiti - Regolare permanenza in Italia da almeno un anno - Svolgimento di attività lavorativa a tempo indeterminato - Necessità - Limiti - Pluralità di contratti a termine o stagionali - Sufficienza - Accertamento - Spettanza al giudice di merito - Obbligo di motivazione - Sussistenza.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
Ai fini della conversione del permesso di soggiorno per ragioni di lavoro in permesso di soggiorno per motivi familiari, il requisito della regolare permanenza in Italia da almeno un anno non implica necessariamente lo svolgimento continuativo dell'attività di lavoro nell'ambito di un unico rapporto a tempo indeterminato, ma può ritenersi soddisfatto, alla stregua di un'interpretazione "secundum constitutionem", anche in virtù di una successione di contratti di lavoro a termine o stagionali debitamente autorizzati. Pertanto, spetta al giudice di merito l'accertamento dell'avvenuta integrazione di tale requisito anche nell'ipotesi di una pluralità di permessi di lavoro susseguitisi a breve intervallo temporale ed in un arco di tempo pur di poco superiore all'anno, adeguatamente motivando, all'esito della propria indagine, sulle ragioni che nella specie hanno indotto ad affermare o escludere la sussistenza del requisito di legge.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)