Sez. 1, Ordinanza n. 8582 del 03/04/2008 (Rv. 602684 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Diritto a richiedere il ricongiungimento familiare - Titolarità del permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza - Condizioni - Preesistenza di altro titolo valido di soggiorno - Riconoscimento del diritto.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
Il diritto al ricongiungimento familiare deve essere riconosciuto a chi abbia ottenuto un permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza italiana, il quale viene rilasciato, per tutta la durata della procedura di riconoscimento, a chi sia già in possesso di un permesso per altri motivi; ne consegue che la condizione del fruitore del permesso "in attesa di cittadinanza" è tendenzialmente più stabile rispetto a quella del fruitore del permesso sottoposto a rinnovo ad ogni scadenza.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 28, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 29 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 30 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/01/2007 num. 5 art. 2 CORTE COST., DPR 31/08/1999 num. 394 art. 11 com. 1, DPR 18/10/2004 num. 334 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)