Sez. 5, Sentenza n. 1336 del 16/11/2004 Ud. (dep. 19/01/2005) Rv. 230226 - 01
GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - IN GENERE | Procedimento dinanzi al tribunale monocratico - Citazione diretta a giudizio - Decreto - Requisiti - Indicazione del giudice competente - Significato - Conseguenze.
GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - IN GENERE
In tema di citazione diretta a giudizio, il requisito del decreto previsto dall'art. 552, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., secondo cui è prescritta l'indicazione del giudice competente per il giudizio, va inteso nel senso che tale indicazione riguarda l'organo giudicante, con la conseguenza che la nullità stabilita dal comma successivo ha luogo quando l'eventuale omissione abbia determinato incertezza circa l'autorità giudiziaria dinanzi alla quale l'imputato è chiamato a comparire. (In motivazione, la Corte ha peraltro precisato che l'indicazione, nel decreto, dell'ufficio giudiziario competente, della data del giudizio, della sezione e dell'aula di udienza consente anche l'agevole individuazione della persona fisica del giudicante).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 552 com. 1 lett. D, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 552 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)