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Sez. 3, Sentenza n. 25595 del 01/02/2018 Ud. (dep. 06/06/2018) Rv. 273206 - 01

GIUDIZIO - IN GENERE | Citazione a giudizio in appello - Decreto - Requisiti - Indicazione del giudice competente - Significato - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-02-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273206-01

GIUDIZIO - IN GENERE

In tema di citazione a giudizio in appello, l'errata indicazione, nel decreto previsto dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., del collegio che tratterà il procedimento e dell'aula di udienza non determina alcuna nullità della sentenza, non essendo gli stessi tra i requisiti previsti dall'art. 429, comma 1, lett. a), f) e g), cod. proc. pen., ed essendo, invece, la loro individuazione lasciata alla diligenza del soggetto citato. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza di merito che, in un caso di giudizio abbreviato in appello, dove il decreto di rinvio dell'udienza conteneva l'indicazione di un collegio diverso da quello davanti al quale si è poi svolta l'udienza, e l'indicazione errata dell'aula, non ha ravvisato nullità del processo).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)